Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto una maggiorazione pensionistica, fino alla concorrenza di 516,46 euro al mese per 13 mensilità, in favore degli invalidi civili di età superiore a 70 anni o, se si tratta di invalidi totali, di età superiore a 60 anni.
      La limitazione del beneficio agli invalidi che hanno superato i limiti di età sopra indicati determina una grave sperequazione nei riguardi degli invalidi aventi un'età inferiore che si trovano nelle medesime condizioni sanitarie.
      Ragioni di equità impongono, quindi, la soppressione della condizione anagrafica.
      La citata norma prevede, inoltre, che la maggiorazione spetta subordinatamente alle condizioni reddituali stabilite per la generalità dei pensionati, discostandosi dalla normativa particolare applicabile agli invalidi civili, che considera soltanto i redditi individuali assoggettabili a IRPEF.
      Si rende quindi necessario fare riferimento a quest'ultima normativa, per evitare distorsioni del sistema in vigore.
      Per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento, è da considerare che il numero dei beneficiari può valutarsi in 400.000 unità, cui potrà spettare un aumento pensionistico di 298 euro mensili, pari a 3.874 euro annui. Pertanto, la spesa complessiva ammonta a circa 1.550 milioni di euro annui.
      Per contenere tale onere in limiti più ristretti, si ritiene opportuno graduare la concessione del beneficio nell'arco di un triennio; nella misura di un terzo per il primo anno (516 milioni di euro), di due terzi per il secondo anno (1032 milioni di euro) e dell'intero (1.550 milioni di euro) a decorrere dal terzo anno.
      A tale somma si dovrà fare fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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